Art. 3.
               Equo indennizzo e rimborso spese di cura
 
   1.   Al  dipendente  non  soggetto  all'obbligo  della  iscrizione
all'INAIL che per infermita' contratta per causa di  servizio,  abbia
subito  una menomazione permanente dell'integrita' fisica ascrivibile
a una delle categorie di cui alle tabelle  A  e  B  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete un equo
indennizzo, compete altresi' il rimborso delle sole  spese  di  cura,
comprese  quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e
per protesi limitatamente alla eventuale  parte  eccedente  quella  a
carico  di enti e/o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il
dipendente abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o  di
regolamento.