Art. 3. Equo indennizzo e rimborso spese di cura 1. Al dipendente non soggetto all'obbligo della iscrizione all'INAIL che per infermita' contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrita' fisica ascrivibile a una delle categorie di cui alle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete un equo indennizzo, compete altresi' il rimborso delle sole spese di cura, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e per protesi limitatamente alla eventuale parte eccedente quella a carico di enti e/o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.