Art. 4.
         Procedimento per la concessione dell'equo indennizzo
 
   1.  Per conseguire l'equo indennizzo il dipendente deve presentare
domanda entro sei mesi  dal  giorno  in  cui  gli  e'  comunicato  il
provvedimento  relativo  al  riconoscimento  della  dipendenza  della
menomazione dell'integrita' fisica da causa di servizio, ovvero entro
sei  mesi  dalla data in cui si e' verificata la menomazione medesima
in conseguenza dell'infermita' gia' riconosciuta dipendente da  causa
di servizio.
   2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel
caso che la menomazione dell'integrita' fisica si manifesti  dopo  la
cessazione del rapporto di impiego.
   3. Nel caso di decesso del dipendente o del pensionato prima della
scadenza del termine di cui al primo comma  la  domanda  puo'  essere
proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso.
   4.  Qualora  la  menomazione  sia  intervenuta  successivamente al
riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio,
il  dipendente,  che  abbia  presentato  domanda  per  la concessione
dell'equo indennizzo, e' nuovamente sottoposto a visita da parte  del
medico di cui all'art. 2.
   5.  Detto collegio redige processo verbale della visita dal quale,
oltre le generalita' del dipendente e  l'esposizione  dei  fatti  che
vengono  riferiti  come  causa  della  menomazione  della  integrita'
fisica, deve risultare:
     a)  se  la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza
della infermita' a suo tempo considerata come dipendente da causa  di
servizio;
     b)  la categoria prevista dalle tabelle A e B annesse al decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre  1978,  n.  915,  cui  e'
ascrivibile la predetta menomazione.
   6.  Il  dipartimento AA.GG. e del personale rimette tutti gli atti
all'esame  del  comitato  tecnico   legale   previsto   dall'articolo
seguente.