Art. 5. Comitato tecnico-legale 1. La concessione dell'equo indennizzo e' subordinata al parere di apposito comitato tecnico-legale costituito con provvedimento della giunta regionale e composto come segue: presidente della giunta o suo delegato con funzione del presidente; consigliere della delegazione regionale e della Corte dei conti per la Toscana o suo sostituto; avvocato distrettuale dello Stato o suo sostituto; coordinatore sanitario dell'U.S.L. 10/D; coordinatore del dipartimento affari giuridici e legali; coordinatore del dipartimento AA.GG. e del personale; responsabile del servizio igiene pubblica del dipartimento sicurezza sociale. 2. Le funzioni di segretario sono affidate ad un dipendente regionale inquadrato con qualifica funzionale non inferiore alla VII. 3. Il comitato esprime il proprio parere sulla dipendenza della menomazione dell'integrita' fisica da causa di servizio e sulla categoria alla quale eventualmente la menomazione stessa va ascritta. Nel caso in cui il parere sia difforme, anche in parte, dal parere del collegio medico di cui all'art. 2 debbono essere specificati i motivi. 4. Ai membri del comitato e' corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello previsto dall'art. 2 per i membri del collegio medico.