Art. 5.
                       Comitato tecnico-legale
 
   1. La concessione dell'equo indennizzo e' subordinata al parere di
apposito comitato tecnico-legale costituito con  provvedimento  della
giunta regionale e composto come segue:
    presidente   della   giunta  o  suo  delegato  con  funzione  del
presidente;
    consigliere  della  delegazione regionale e della Corte dei conti
per la Toscana o suo sostituto;
    avvocato distrettuale dello Stato o suo sostituto;
    coordinatore sanitario dell'U.S.L. 10/D;
    coordinatore del dipartimento affari giuridici e legali;
    coordinatore del dipartimento AA.GG. e del personale;
    responsabile   del  servizio  igiene  pubblica  del  dipartimento
sicurezza sociale.
   2.  Le  funzioni  di  segretario  sono  affidate  ad un dipendente
regionale inquadrato con qualifica funzionale non inferiore alla VII.
   3.  Il  comitato  esprime il proprio parere sulla dipendenza della
menomazione dell'integrita' fisica  da  causa  di  servizio  e  sulla
categoria alla quale eventualmente la menomazione stessa va ascritta.
Nel caso in cui il parere sia difforme, anche in  parte,  dal  parere
del  collegio  medico  di cui all'art. 2 debbono essere specificati i
motivi.
   4. Ai membri del comitato e' corrisposto un gettone di presenza di
importo pari a quello previsto dall'art. 2 per i membri del  collegio
medico.