Art. 6.
                  Liquidazione dell'equo indennizzo
 
   1.  Per  il  personale  di  ciascun  livello  l'equo indennizzo e'
liquidato dalla giunta regionale con proprio  provvedimento  in  base
alle  categorie  di  menomazione dell'integrita' fisica, tenuto conto
del   parere   espresso   dal   comitato   tecnico-legale    previsto
dall'articolo precedente ed in conformita' alla tabella allegata alla
presente legge.
   2. L'indennizzo viene liquidato in base alla retribuzione prevista
dalle norme vigenti alla data del provvedimento di liquidazione.
   3.  L'indennizzo e' ridotto del 25% se il dipendente ha superato i
cinquanta anni di eta' e del 50% se ha superato il sessantesimo anno.
   4.  L'eta'  e  il  livello alle quali si ha riguardo ai fini della
liquidazione dello stesso sono quelli  che  il  dipendente  aveva  al
momento dell'evento dannoso.
   5.  Va dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito
dal dipendente in virtu' di assicurazione a carico della Regione.
   6.   Nulla  e'  dovuto  al  dipendente  se  la  menomazione  della
integrita' sia stata contratta per dolo o colpa grave dello stesso.