Art. 7.
             Aggravamento sopravvenuto della menomazione
 
   1.   Entro   cinque   anni  dalla  data  della  comunicazione  del
provvedimento di liquidazione di cui all'art. 6, la giunta, nel  caso
di aggravamento della menomazione dell'integrita' fisica per la quale
sia stato concesso un equo indennizzo, puo' provvedere, su  richiesta
del  dipendente, e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo
gia' concesso.
   2.  In  tal  caso il dipendente sara' sottoposto agli accertamenti
sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo.