Art. 8.
                             R i n v i o
 
   1.  Per  tutto  quanto non previsto valgono le norme vigenti per i
dipendenti  civili  dello  Stato   in   materia   di   riconoscimento
d'infermita' dipendente da causa di servizio e di equo indennizzo.
   2.  E'  abrogato  l'articolo  87-quater  della  legge  regionale 6
settembre 1973, n. 54.