Art. 2. 1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1987, n. 40, e' inserito il seguente articolo 1- bis: "Art. 1-bis (Formazione delle proposte relative ai preliminari di progetto). Ai fini dell'elaborazione del programma regionale dei finanziamenti per le attivita' produttive non agricole per l'anno 1988, le province deliberano, con proprio atto consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 1987, sulla proposta di cui all'art. 9 della legge regionale 17 febbraio 1984, n. 13, relativamente ai preliminari di progetto pervenuti al loro esame non oltre il 30 settembre 1987 e presentati con le modalita' di cui all'art. 3 della predetta legge regionale". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalita' dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, addi' 19 agosto 1987 BUCCIARELLI (incaricata con D.P.G.R. n. 588 del 6 agosto 1987) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 22 luglio 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 18 agosto 1987.