Art. 2.
 
   1.  Dopo  l'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1987, n. 40, e'
inserito il seguente articolo 1- bis:
   "Art.  1-bis (Formazione delle proposte relative ai preliminari di
progetto). Ai fini  dell'elaborazione  del  programma  regionale  dei
finanziamenti  per  le  attivita'  produttive non agricole per l'anno
1988, le
province  deliberano,  con proprio atto consiliare da adottarsi entro
il 31 ottobre 1987, sulla proposta di  cui  all'art.  9  della  legge
regionale  17  febbraio  1984, n. 13, relativamente ai preliminari di
progetto pervenuti al loro esame non oltre il  30  settembre  1987  e
presentati  con  le  modalita' di cui all'art. 3 della predetta legge
regionale".
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La  presente  legge  dichiarata  urgente  per gli effetti e con le
modalita' dell'art. 127  della  Costituzione  e  dell'art.  28  dello
statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, addi' 19 agosto 1987
 
                             BUCCIARELLI
          (incaricata con D.P.G.R. n. 588 del 6 agosto 1987)
 
   La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 22
luglio 1987 ed e' stata vistata dal commissario  del  Governo  il  18
agosto 1987.