Art. 3. Al bilancio di previsione del corrente esercizio sono apportate, per analoghi importi, agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte Spesa, le seguenti modificazioni: (Omissis). La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 26 agosto 1987 BENELLI (incaricato con DPRG 24 agosto 1985, n. 92) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 22 luglio 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 18 agosto 1987.