Art. 3.
 
   Al  bilancio  di previsione del corrente esercizio sono apportate,
per analoghi importi, agli stati di previsione  di  competenza  e  di
cassa della parte Spesa, le seguenti modificazioni:
   (Omissis).
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 26 agosto 1987
 
                               BENELLI
             (incaricato con DPRG 24 agosto 1985, n. 92)
 
   La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 22
luglio 1987 ed e' stata vistata dal commissario  del  Governo  il  18
agosto 1987.