Art. 3. Sino a quando non saranno entrati in vigore gli accordi previsti dall'art. 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, l'amministrazione regionale e' autorizzata a disporre assunzioni temporanee di personale straordinario di fascia funzionale non superiore alla quarta, secondo le disposizioni contenute nei precedenti articoli.