Art. 3.
 
   Sino  a  quando non saranno entrati in vigore gli accordi previsti
dall'art.  6  della  legge  regionale  15   gennaio   1986,   n.   6,
l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  disporre assunzioni
temporanee  di  personale  straordinario  di  fascia  funzionale  non
superiore   alla   quarta,  secondo  le  disposizioni  contenute  nei
precedenti articoli.