Art. 4. Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge si fara' fronte con gli stanziamenti dei capitoli 02016, 02022 e 02023 del bilancio della Regione per il 1987, relativi all'applicazione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi. A partire dall'anno finanziario 1988, alla spesa di L. 1.200.000.000, si fara' fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.