Art. 4.
 
   Alle  spese derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 3 della
presente legge si fara' fronte  con  gli  stanziamenti  dei  capitoli
02016, 02022 e 02023 del bilancio della Regione per il 1987, relativi
all'applicazione della legge  regionale  17  agosto  1978,  n.  51  e
successive   modificazioni  ed  integrazioni,  e  sui  corrispondenti
capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
   A   partire   dall'anno   finanziario   1988,  alla  spesa  di  L.
1.200.000.000, si fara' fronte col maggior gettito  dell'imposta  sul
reddito  delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.