Art. 3. La domanda per il riconoscimento della personalita' giuridica dev'essere inoltrata al presidente della giunta regionale e per conoscenza al comune in cui ha sede legale l'ente richiedente e all'assessore regionale competente nelle materie oggetto dei fini istituzionali dell'ente medesimo. Il comune di cui al comma precedente puo' formulare osservazioni sulla predetta domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L'assessorato regionale competente nelle materie oggetto dei fini istituzionali dell'ente richiedente il riconoscimento della personalita' giuridica, deve esprimere un parere sulla medesima domanda entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata formulazione del parere non osta all'adozione del provvedimento.