Art. 3.
 
   La  domanda  per  il  riconoscimento  della personalita' giuridica
dev'essere inoltrata al  presidente  della  giunta  regionale  e  per
conoscenza  al  comune  in  cui  ha  sede legale l'ente richiedente e
all'assessore regionale competente nelle  materie  oggetto  dei  fini
istituzionali dell'ente medesimo.
   Il  comune  di cui al comma precedente puo' formulare osservazioni
sulla predetta domanda entro il termine perentorio di novanta  giorni
dal ricevimento della richiesta.
   L'assessorato  regionale competente nelle materie oggetto dei fini
istituzionali   dell'ente   richiedente   il   riconoscimento   della
personalita'  giuridica,  deve  esprimere  un  parere  sulla medesima
domanda entro il termine di  novanta  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta.
   La  mancata  formulazione  del  parere  non  osta all'adozione del
provvedimento.