Art. 4.
 
   L'acquisto di immobili, l'accettazione di donazioni, di eredita' e
di legati e' autorizzata con  decreto  del  presidente  della  giunta
regionale,  previa  deliberazione  della  giunta medesima, su istanza
delle persone giuridiche private, di cui all'art.  2  della  presente
legge  e  degli  enti pubblici locali non territoriali operanti nelle
materie di competenza regionale.