Art. 4. L'acquisto di immobili, l'accettazione di donazioni, di eredita' e di legati e' autorizzata con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su istanza delle persone giuridiche private, di cui all'art. 2 della presente legge e degli enti pubblici locali non territoriali operanti nelle materie di competenza regionale.