Art. 10.
     Modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione
 
   Il  consiglio  di  amministrazione  si  riunisce  in via ordinaria
almeno  una  volta  ogni  due  mesi,  o,  in  via  straordinaria,  su
iniziativa del presidente o su richiesta di cinque suoi componenti.
   Per  la  validita'  delle  sedute  e' necessaria la presenza della
meta' piu' uno dei componenti il consiglio.
   Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione
di quelle concernenti lo statuto e le sue modifiche, per le quali  e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parita'
prevale il voto del presidente.