Art. 10. Modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi, o, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o su richiesta di cinque suoi componenti. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti il consiglio. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle concernenti lo statuto e le sue modifiche, per le quali e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.