Art. 11. Scioglimento del consiglio di amministrazione In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive da parte del consiglio di amministrazione, si procede al suo scioglimento con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta medesima, sentita la competente commissione consiliare. Contestualmente la giunta provvede alla nomina di un commissario per la gestione dell'ente. Entro novanta giorni dalla data di scioglimento del consiglio deve procedersi alla sua ricostituzione.