Art. 11.
            Scioglimento del consiglio di amministrazione
 
   In  caso  di  persistente  carenza  di  funzionamento o di gravi e
ripetute  violazioni  di  disposizioni  normative,  di   prescrizioni
programmatiche   o   di   direttive   da   parte   del  consiglio  di
amministrazione, si procede  al  suo  scioglimento  con  decreto  del
presidente  della  giunta,  su  conforme  deliberazione  della giunta
medesima, sentita la competente commissione consiliare.
   Contestualmente  la  giunta provvede alla nomina di un commissario
per la gestione dell'ente.
   Entro novanta giorni dalla data di scioglimento del consiglio deve
procedersi alla sua ricostituzione.