Art. 12.
                         Presidente dell'ente
 
   I  consiglio  di amministrazione nella prima riunione elegge tra i
suoi membri,  con  votazioni  separate,  il  presidente  ed  il  vice
presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
   Il  presidente  ha  la  rappresentanza legale dell'ente, convoca e
presiede  il  consiglio  di  amministrazione,  da'  esecuzione   alle
delibere    del    consiglio    medesimo,    provvede   all'ordinaria
amministrazione, firma gli atti ed i documenti.
   Nei  casi  di  necessita'  ed  urgenza e qualora non sia possibile
convocare  il  consiglio,  adotta  -  sentito  il   direttore   -   i
provvedimenti  di competenza del consiglio stesso, ad eccezione degli
atti a contenuto generale, sottoponendoli  a  ratifica  in  occasione
della prima seduta consiliare.
   In caso di assenza o d'impedimento il presidente e' sostituito dal
vice presidente.