Art. 12. Presidente dell'ente I consiglio di amministrazione nella prima riunione elegge tra i suoi membri, con votazioni separate, il presidente ed il vice presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, da' esecuzione alle delibere del consiglio medesimo, provvede all'ordinaria amministrazione, firma gli atti ed i documenti. Nei casi di necessita' ed urgenza e qualora non sia possibile convocare il consiglio, adotta - sentito il direttore - i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima seduta consiliare. In caso di assenza o d'impedimento il presidente e' sostituito dal vice presidente.