Art. 13.
           Composizione del collegio dei revisori dei conti
 
   Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  e' composto da tre membri
effettivi  e  due  supplenti  eletti  dal  consiglio  regionale   con
votazioni  separate  e con voto limitato a un solo nominativo, scelti
fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.
   I  componenti il collegio dei revisori dei conti sono nominati con
decreto del presidente della giunta regionale e restano in carica per
il periodo di durata del consiglio di amministrazione.
   Il  presidente  del  collegio dei revisori dei conti e' eletto dal
collegio stesso fra i tre membri effettivi.
   Ai  componenti  il  collegio  dei revisori competono le indennita'
previste per gli enti del primo gruppo dal  regolamento  emanato  con
decreto  dal  presidente  della giunta regionale 13 novembre 1986, n.
165  e  i  rimborsi  previsti  per  gli  amministratori  degli   enti
regionali.