Art. 13. Composizione del collegio dei revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal consiglio regionale con votazioni separate e con voto limitato a un solo nominativo, scelti fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti. I componenti il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e restano in carica per il periodo di durata del consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio dei revisori dei conti e' eletto dal collegio stesso fra i tre membri effettivi. Ai componenti il collegio dei revisori competono le indennita' previste per gli enti del primo gruppo dal regolamento emanato con decreto dal presidente della giunta regionale 13 novembre 1986, n. 165 e i rimborsi previsti per gli amministratori degli enti regionali.