Art. 14.
            Competenze del collegio dei revisori dei conti
 
   Il collegio dei revisori dei conti:
    1)   verifica   i  bilanci  preventivi  ed  i  conti  consuntivi,
predisponendo altresi' la relazione illustrativa;
    2) controlla la gestione economica e finanziaria dell'ente;
    3)  presenta  annualmente  alla  giunta  regionale  una relazione
illustrativa sull'andamento della gestione dell'ente.
   Il  presidente del collegio o un revisore suo delegato ha facolta'
di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.