Art. 14. Competenze del collegio dei revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti: 1) verifica i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, predisponendo altresi' la relazione illustrativa; 2) controlla la gestione economica e finanziaria dell'ente; 3) presenta annualmente alla giunta regionale una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'ente. Il presidente del collegio o un revisore suo delegato ha facolta' di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.