Art. 16. Mezzi finanziari e patrimonio dell'ente L'ente dispone dei seguenti mezzi finanziari: a) finanziamento della Regione per il funzionamento dell'ente e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge; b) tasse e contributi di cui all'art. 50 della presente legge; c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali; d) entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi. Il patrimonio dell'ente, destinato al raggiungimento delle finalita' istituzionali, e' costituito da: i beni mobili ed immobili di proprieta' dell'opera universitaria all'atto del decreto ministeriale di trasferimento di cui all'art. 33, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; i beni mobili ed immobili acquistati dall'ente con i contributi regionali di cui alla lettera a), del comma precedente; i beni mobili ed immobili acquistati per effetto di donazioni, eredita' e legati.