Art. 16.
               Mezzi finanziari e patrimonio dell'ente
 
   L'ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:
     a)  finanziamento della Regione per il funzionamento dell'ente e
per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;
     b) tasse e contributi di cui all'art. 50 della presente legge;
     c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;
     d) entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi.
   Il   patrimonio   dell'ente,  destinato  al  raggiungimento  delle
finalita' istituzionali, e' costituito da:
    i  beni mobili ed immobili di proprieta' dell'opera universitaria
all'atto del decreto ministeriale di trasferimento  di  cui  all'art.
33,  comma  terzo,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 19
giugno 1979, n. 348;
    i  beni  mobili ed immobili acquistati dall'ente con i contributi
regionali di cui alla lettera a), del comma precedente;
    i  beni  mobili  ed immobili acquistati per effetto di donazioni,
eredita' e legati.