Art. 18. Procedimento di controllo Le deliberazioni indicate dall'articolo precedente ad eccezione di quelle relative ai bilanci preventivi, alle variazioni ai bilanci ed ai rendiconti, per i quali si applica l'art. 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 - divengono esecutive qualora entro trenta giorni dal loro ricevimento non venga pronunciato dalla giunta l'annullamento per vizi di legittimita', ovvero la non approvazione per motivi di merito. Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimita' devono essere trasmesse alla giunta entro dieci giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Le predette deliberazioni diventano esecutive qualora non venga pronunciato l'annullamento per vizi di legittimita' entro venti giorni dalla data di ricevimento. I termini di cui al primo ed al terzo comma rimangono sospesi qualora vengano richiesti ulteriori elementi istruttori. In tal caso la giunta deve provvedere entro venti giorni dalla data di ricevimento degli elementi integrativi.