Art. 18.
                      Procedimento di controllo
 
   Le deliberazioni indicate dall'articolo precedente ad eccezione di
quelle relative ai bilanci preventivi, alle variazioni ai bilanci  ed
ai rendiconti, per i quali si applica l'art. 34 della legge regionale
5 maggio 1983, n. 11  -  divengono  esecutive  qualora  entro  trenta
giorni  dal  loro  ricevimento  non  venga  pronunciato  dalla giunta
l'annullamento per vizi di legittimita', ovvero la  non  approvazione
per motivi di merito.
   Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimita' devono
essere trasmesse alla giunta entro dieci giorni dalla loro  adozione,
a pena di decadenza.
   Le  predette  deliberazioni  diventano esecutive qualora non venga
pronunciato l'annullamento  per  vizi  di  legittimita'  entro  venti
giorni dalla data di ricevimento.
   I  termini  di  cui  al  primo ed al terzo comma rimangono sospesi
qualora vengano richiesti ulteriori elementi istruttori. In tal  caso
la   giunta   deve  provvedere  entro  venti  giorni  dalla  data  di
ricevimento degli elementi integrativi.