Art. 19. Programmazione regionale Entro il mese di marzo di ogni anno la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e previo parere della commissione regionale di cui al successivo art. 20, approva il piano di interventi per il diritto allo studio universitario. Il piano, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, indica gli obiettivi da realizzarsi, in via prioritaria e determina l'ammontare dei finanziamenti globali per ciascun E.R.S.U. Il piano, inoltre, stabilisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte degli E.R.S.U. e per il loro coordinamento con i servizi del diritto allo studio nella scuola di ogni ordine e grado, con i servizi socio sanitari e di educazione permanente, nonche' con quelli delle altre istituzioni culturali. Il piano stabilisce altresi', in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT, l'adeguamento annuale delle seguenti voci: limiti di reddito familiare per l'attribuzione degli assegni di studio di cui al successivo art. 22; entita' dell'assegno di studio di cui al successivo art. 22; fasce di reddito e di disagio cui correlare le tariffe dei servizi ai sensi del successivo art. 34. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, puo' erogare acconti sui finanziamenti regionali destinati agli interventi previsti dalla presente legge per un ammontare complessivo non superiore al 50 per cento della somma gia' assegnata per ciascun E.R.S.U. nell'anno precedente.