Art. 19.
                       Programmazione regionale
 
   Entro  il  mese di marzo di ogni anno la giunta regionale, sentita
la  competente  commissione  consiliare   e   previo   parere   della
commissione  regionale di cui al successivo art. 20, approva il piano
di interventi per il diritto allo studio universitario.
   Il  piano,  in  coerenza  con  gli  indirizzi della programmazione
regionale, indica gli obiettivi da realizzarsi, in via prioritaria  e
determina  l'ammontare dei finanziamenti globali per ciascun E.R.S.U.
   Il  piano, inoltre, stabilisce le direttive per l'organizzazione e
la gestione degli interventi da parte degli E.R.S.U. e  per  il  loro
coordinamento  con  i servizi del diritto allo studio nella scuola di
ogni ordine e grado, con i servizi socio  sanitari  e  di  educazione
permanente, nonche' con quelli delle altre istituzioni culturali.
   Il  piano stabilisce altresi', in correlazione con l'andamento del
costo della vita rilevato dagli indici ISTAT,  l'adeguamento  annuale
delle  seguenti  voci: limiti di reddito familiare per l'attribuzione
degli assegni di  studio  di  cui  al  successivo  art.  22;  entita'
dell'assegno di studio di cui al successivo art. 22; fasce di reddito
e di disagio cui correlare  le  tariffe  dei  servizi  ai  sensi  del
successivo art. 34.
   La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
puo' erogare  acconti  sui  finanziamenti  regionali  destinati  agli
interventi previsti dalla presente legge per un ammontare complessivo
non superiore al 50 per cento della somma gia' assegnata per  ciascun
E.R.S.U. nell'anno precedente.