Art. 2.
                           F i n a l i t a'
 
   In  armonia  con  quanto  disposto dagli articoli 3, 33 e 34 della
Costituzione gli interventi previsti dalla presente legge sono  volti
a:
    promuovere   l'accesso   e  facilitare  la  frequenza  dei  corsi
universitari, post-universitari e d'istruzione superiore;
    permettere  il  raggiungimento dei piu' alti gradi d'istruzione e
di preparazione professionale  agli  studenti  capaci  e  meritevoli,
rimuovendo  gli  ostacoli  d'ordine economico e sociale che a cio' si
frappongono;
    favorire  l'orientamento  verso  facolta',  istituti d'istruzione
superiore, corsi  post-universitari  le  cui  materie  d'insegnamento
siano  coerenti  con  le  esigenze  del  mercato  del lavoro e con la
realta' produttiva e sociale della Sardegna.
   La   realizzazione   di   tali   finalita'   avviene  mediante  la
collaborazione della Regione con gli enti locali, le  universita',  e
gli istituti di istruzione superiore.