Art. 2. F i n a l i t a' In armonia con quanto disposto dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione gli interventi previsti dalla presente legge sono volti a: promuovere l'accesso e facilitare la frequenza dei corsi universitari, post-universitari e d'istruzione superiore; permettere il raggiungimento dei piu' alti gradi d'istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli, rimuovendo gli ostacoli d'ordine economico e sociale che a cio' si frappongono; favorire l'orientamento verso facolta', istituti d'istruzione superiore, corsi post-universitari le cui materie d'insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realta' produttiva e sociale della Sardegna. La realizzazione di tali finalita' avviene mediante la collaborazione della Regione con gli enti locali, le universita', e gli istituti di istruzione superiore.