Art. 20. Commissione regionale per il diritto allo studio E' istituita la commissione regionale per il diritto allo studio universitario, nominata con decreto del presidente della giunta e composta da: l'Assessore regionale della pubblica istruzione o un suo delegato, che la presiede; i rettori delle universita' o i loro delegati; i presidenti degli E.R.S.U.; i direttori degli E.R.S.U.; i sindaci dei comuni sedi di Ateneo o i loro delegati; i presidenti delle province o i loro delegati; tre studenti per ciascun Ateneo, eletti dagli studenti medesimi; tre docenti per ciasun Ateneo, di cui un ordinario, un associato ed un ricercatore, eletti dal corpo docente; tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative; tre componenti designati dalle organizzazioni regionali degli imprenditori operanti nei settori agricolo, industriale e commerciale. La commissione dura in carica tre anni. In caso di decadenza o cessazione dall'incarico di un componente si procede alla sua sostituzione fino alla scadenza della commissione stessa. Per i componenti di origine elettiva alla sostituzione si provvede mediante il ricorso al primo dei non eletti. La commissione si riunisce di diritto il primo giorno non festivo; del mese di novembre, nonche' su iniziativa dell'assessore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La commissione esprime e formula proposte sulla predisposizione e sulle modalita' di attuazione del piano annuale degli interventi; esprime pareri sulle deliberazioni degli E.R.S.U. in materia di statuti, regolamenti interni, bilanci di previsione, tariffazione dei servizi; promuove iniziative per lo sviluppo, il miglioramento ed il coordinamento delle attivita' previste dalla presente legge. Ai componenti la commissione spettano le indennita' ed i compensi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.