Art. 20.
           Commissione regionale per il diritto allo studio
 
   E'  istituita  la commissione regionale per il diritto allo studio
universitario, nominata con decreto del  presidente  della  giunta  e
composta da:
    l'Assessore   regionale   della  pubblica  istruzione  o  un  suo
delegato, che la presiede;
    i rettori delle universita' o i loro delegati;
    i presidenti degli E.R.S.U.;
    i direttori degli E.R.S.U.;
    i sindaci dei comuni sedi di Ateneo o i loro delegati;
    i presidenti delle province o i loro delegati;
    tre studenti per ciascun Ateneo, eletti dagli studenti medesimi;
    tre  docenti per ciasun Ateneo, di cui un ordinario, un associato
ed un ricercatore, eletti dal corpo docente;
    tre  componenti  designati  dalle  organizzazioni  sindacali piu'
rappresentative;
    tre  componenti  designati  dalle  organizzazioni regionali degli
imprenditori   operanti   nei   settori   agricolo,   industriale   e
commerciale.
   La commissione dura in carica tre anni.
   In  caso  di decadenza o cessazione dall'incarico di un componente
si procede alla sua sostituzione fino alla scadenza della commissione
stessa.  Per  i  componenti  di origine elettiva alla sostituzione si
provvede mediante il ricorso al primo dei non eletti.
   La commissione si riunisce di diritto il primo giorno non festivo;
del mese di novembre,  nonche'  su  iniziativa  dell'assessore  o  su
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
   La  commissione esprime e formula proposte sulla predisposizione e
sulle modalita' di attuazione del  piano  annuale  degli  interventi;
esprime  pareri  sulle  deliberazioni  degli  E.R.S.U.  in materia di
statuti, regolamenti interni, bilanci di previsione, tariffazione dei
servizi;  promuove iniziative per lo sviluppo, il miglioramento ed il
coordinamento delle attivita' previste dalla presente legge.
   Ai  componenti la commissione spettano le indennita' ed i compensi
previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n.  15,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.