Art. 21. Funzioni della giunta regionale La giunta regionale: esercita le funzioni di vigilanza sull'attivita' degli E.R.S.U. ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1; delibera, con decreto del suo presidente, lo scioglimento dei consigli di amministrazione degli E.R.S.U. ai sensi dell'art. 11 della presente legge; delibera, con decreto del suo presidente, l'indizione delle elezioni per la formazione degli organi di origine elettiva previsti dalla presente legge, fissandone tempi e modalita' in accordo con le universita'; realizza il servizio di orientamento ed informazione professionale ai sensi del successivo art. 46.