Art. 21.
                   Funzioni della giunta regionale
 
   La giunta regionale:
    esercita  le  funzioni di vigilanza sull'attivita' degli E.R.S.U.
ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1;
    delibera,  con  decreto  del  suo presidente, lo scioglimento dei
consigli di amministrazione degli  E.R.S.U.  ai  sensi  dell'art.  11
della presente legge;
    delibera,  con  decreto  del  suo  presidente,  l'indizione delle
elezioni per la formazione degli organi di origine elettiva  previsti
dalla  presente legge, fissandone tempi e modalita' in accordo con le
universita';
    realizza    il   servizio   di   orientamento   ed   informazione
professionale ai sensi del successivo art. 46.