Art. 22. Assegno di studio L'assegno di studio e' attribuito per la frequenza di un solo corso di laurea, mediante l'espletamento di un pubblico concorso, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'ente. Sono legittimati a partecipare al concorso i soggetti che risultino avere i requisiti di merito previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni e che risultino altresi' appartenere a nuclei familiari aventi un reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a L. 18.000.000. Detto reddito si intende comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia, ed e' elevabile di L. 1.000.000 per ciascun componente a carico. L'importo dell'assegno di studio e' fissato in L. 500.000 per gli studenti che appartengono a famiglia residente nel comune ove ha sede l'universita' o in localita' di comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in L. 1.500.000 per gli altri. Il consiglio di amministrazione identifica le localita' dalle quali si possa raggiungere quotidianamente la sede dell'Universita', in rapporto alla distanza dal centro sede di Ateneo o ai collegamenti per il tramite dei mezzi pubblici di trasporto. In costanza dei requisiti di cui al comma secondo l'assegno di studio e' confermato sino all'ultimo anno di corso.