Art. 22.
                          Assegno di studio
 
   L'assegno  di  studio  e'  attribuito  per la frequenza di un solo
corso di laurea, mediante l'espletamento di un pubblico concorso,  le
cui   modalita'  di  svolgimento  sono  stabilite  dal  consiglio  di
amministrazione dell'ente.
   Sono   legittimati  a  partecipare  al  concorso  i  soggetti  che
risultino avere i requisiti di merito previsti dagli articoli 3  e  4
della  legge  14  febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni ed
integrazioni e che risultino altresi' appartenere a nuclei  familiari
aventi  un reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, non superiore a  L.  18.000.000.  Detto  reddito  si
intende  comprensivo  dei  redditi  di  tutti i componenti del nucleo
familiare, quale risulta dallo stato di famiglia, ed e' elevabile  di
L. 1.000.000 per ciascun componente a carico.
   L'importo  dell'assegno di studio e' fissato in L. 500.000 per gli
studenti che appartengono a famiglia residente nel comune ove ha sede
l'universita'   o  in  localita'  di  comune  dalla  quale  si  possa
raggiungere quotidianamente la sede medesima; in L. 1.500.000 per gli
altri.  Il consiglio di amministrazione identifica le localita' dalle
quali si possa raggiungere quotidianamente la sede  dell'Universita',
in rapporto alla distanza dal centro sede di Ateneo o ai collegamenti
per il tramite dei mezzi pubblici di trasporto.
   In  costanza  dei  requisiti  di cui al comma secondo l'assegno di
studio e' confermato sino all'ultimo anno di corso.