Art. 23. Criteri per l'attribuzione dell'assegno di studio Fatti salvi i requisiti di reddito e di merito di cui all'articolo precedente, l'attribuzione dell'assegno e' effettuata sulla base del seguente ordine di priorita': a) agli studenti appartenenti a famiglie di piu' disagiate condizioni economiche, con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi da lavoro dipendente o da pensione o da lavoro autonomo e le cui condizioni economiche siano equiparabili; b) a parita' di reddito, agli studenti piu' meritevoli in base ai voti di profitto; c) a parita' di reddito, agli studenti con famiglia propria e, infine, al piu' anziano d'eta'.