Art. 23.
          Criteri per l'attribuzione dell'assegno di studio
 
   Fatti salvi i requisiti di reddito e di merito di cui all'articolo
precedente, l'attribuzione dell'assegno e' effettuata sulla base  del
seguente ordine di priorita':
     a)  agli  studenti  appartenenti  a  famiglie  di piu' disagiate
condizioni economiche, con particolare riferimento a  quelle  il  cui
reddito  derivi  da  lavoro  dipendente  o  da  pensione  o da lavoro
autonomo e le cui condizioni economiche siano equiparabili;
     b)  a  parita' di reddito, agli studenti piu' meritevoli in base
ai voti di profitto;
     c)  a  parita' di reddito, agli studenti con famiglia propria e,
infine, al piu' anziano d'eta'.