Art. 27.
                           Prestiti d'onore
 
   L'ente  puo' concedere prestiti d'onore agli studenti universitari
particolarmente  meritevoli,  purche'  abbiano  superato  gli   esami
dell'anno   accademico   precedente   previsti  dal  piano  di  studi
prescelto.
   I  prestiti  sono  concessi  a  tasso  agevolato  su  delibera del
consiglio  di  amministrazione  dell'ente.  Quest'ultimo   stabilisce
altresi' le modalita' per la restituzione.