Art. 27. Prestiti d'onore L'ente puo' concedere prestiti d'onore agli studenti universitari particolarmente meritevoli, purche' abbiano superato gli esami dell'anno accademico precedente previsti dal piano di studi prescelto. I prestiti sono concessi a tasso agevolato su delibera del consiglio di amministrazione dell'ente. Quest'ultimo stabilisce altresi' le modalita' per la restituzione.