Art. 28.
                         Sussidi straordinari
 
   Agli  studenti  in  disagiate  condizioni  economiche ai sensi del
precedente art. 22 che, per gravi motivi di salute o per la frequenza
di corsi universitari all'estero, non abbiano potuto ottemperare alle
condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo, puo' essere
erogata annualmente, e per un massimo di due anni, una somma comunque
non  superiore  all'importo  dell'assegno  di  studio,  con  delibera
motivata del consiglio di amministrazione dell'ente.
   La  deroga e' applicabile anche con riferimento alla fruizione dei
servizi abitativi di cui all'art. 38.