Art. 28. Sussidi straordinari Agli studenti in disagiate condizioni economiche ai sensi del precedente art. 22 che, per gravi motivi di salute o per la frequenza di corsi universitari all'estero, non abbiano potuto ottemperare alle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo, puo' essere erogata annualmente, e per un massimo di due anni, una somma comunque non superiore all'importo dell'assegno di studio, con delibera motivata del consiglio di amministrazione dell'ente. La deroga e' applicabile anche con riferimento alla fruizione dei servizi abitativi di cui all'art. 38.