Art. 29.
     Contributi per la frequenza di corsi di laurea e di diploma
 
   Agli  studenti sardi ed ai figli di lavoratori emigrati all'estero
in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 della presente legge che
intendano frequentare corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 4,
non  istituiti  presso  gli  Atenei  e  gli  istituti  di  istruzione
superiore operanti nell'isola, la Regione concede un contributo, pari
all'ammontare  dell'assegno  di  studio,  qualora  presso   le   sedi
prescelte non siano previste forme di assistenza pecuniaria in favore
degli studenti universitari.
   Il  disposto  di  cui  al  comma  precedente non si applica per la
frequenza di corsi universitari all'estero.