Art. 29. Contributi per la frequenza di corsi di laurea e di diploma Agli studenti sardi ed ai figli di lavoratori emigrati all'estero in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 della presente legge che intendano frequentare corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 4, non istituiti presso gli Atenei e gli istituti di istruzione superiore operanti nell'isola, la Regione concede un contributo, pari all'ammontare dell'assegno di studio, qualora presso le sedi prescelte non siano previste forme di assistenza pecuniaria in favore degli studenti universitari. Il disposto di cui al comma precedente non si applica per la frequenza di corsi universitari all'estero.