Art. 3. I n t e r v e n t i Le finalita' di cui al precedente art. 2 sono perseguite mediante l'attuazione dei seguenti interventi: 1) assegni di studio e borse di studio; 2) servizi abitativi; 3) prestiti d'onore; 4) servizi di mensa; 5) facilitazioni di trasporto; 6) servizi di orientamento professionale; 7) servizi editoriali e librari; 8) servizi per attivita' culturali, ricreative e turistiche; 9) servizi sanitari e di medicina preventiva; 10) servizi di promozione sportiva; 11) servizi speciali per studenti portatori di handicaps; 12) servizi intesi a facilitare la frequenza dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente; 13) ogni altro servizio utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio.