Art. 3.
                         I n t e r v e n t i
 
   Le  finalita' di cui al precedente art. 2 sono perseguite mediante
l'attuazione dei seguenti interventi:
    1) assegni di studio e borse di studio;
    2) servizi abitativi;
    3) prestiti d'onore;
    4) servizi di mensa;
    5) facilitazioni di trasporto;
    6) servizi di orientamento professionale;
    7) servizi editoriali e librari;
    8) servizi per attivita' culturali, ricreative e turistiche;
    9) servizi sanitari e di medicina preventiva;
    10) servizi di promozione sportiva;
    11) servizi speciali per studenti portatori di handicaps;
    12)  servizi intesi a facilitare la frequenza dei soggetti di cui
all'ultimo comma dell'articolo seguente;
    13) ogni altro servizio utile a favorire l'attuazione del diritto
allo studio.