Art. 32. Contributo per spese di viaggio Ai soggetti beneficiari delle provvidenze di cui al precedente art. 29 e con le medesime procedure, la Regione concede altresi' una maggiorazione pari al dieci per cento della somma globalmente percepita a titolo di contributo per spese di viaggio. La stessa maggiorazione e' concessa agli studenti sardi o figli di lavoratori emigrati all'estero che godono di assegni di studio o di altre provvidenze pecuniarie attribuite per concorso in sedi universitarie, per la frequenza di corsi di laurea non esistenti in Sardegna. La maggiorazione e' altresi' concessa ai figli di lavoratori emigrati all'estero in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 per la frequenza presso le sedi universitarie e gli istituti di istruzione superiore dell'isola. Il disposto di cui ai commi precedenti non si applica per la frequenza di corsi universitari all'estero.