Art. 32.
                   Contributo per spese di viaggio
 
   Ai  soggetti  beneficiari  delle  provvidenze di cui al precedente
art. 29 e con le medesime procedure, la Regione concede altresi'  una
maggiorazione  pari  al  dieci  per  cento  della  somma  globalmente
percepita a titolo di contributo per spese di viaggio.
   La stessa maggiorazione e' concessa agli studenti sardi o figli di
lavoratori emigrati all'estero che godono di assegni di studio  o  di
altre   provvidenze   pecuniarie  attribuite  per  concorso  in  sedi
universitarie, per la frequenza di corsi di laurea non  esistenti  in
Sardegna.
   La  maggiorazione  e'  altresi'  concessa  ai  figli di lavoratori
emigrati all'estero in possesso dei requisiti di cui all'art. 22  per
la   frequenza  presso  le  sedi  universitarie  e  gli  istituti  di
istruzione superiore dell'isola.
   Il  disposto  di  cui  ai  commi  precedenti non si applica per la
frequenza di corsi universitari all'estero.