Art. 34. Partecipazione al costo dei servizi Gli studenti partecipano al costo dei servizi in proporzione del reddito. A tal fine il consiglio di amministrazione determina la tariffazione dei servizi in correlazione con le seguenti tre fasce di reddito: prima fascia: comprende gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un reddito massimo pari a quello necessario per l'accesso al concorso per l'assegno di studio; seconda fascia: comprende gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un reddito pari a quello previsto nella prima fascia, maggiorato fino al 50 per cento; terza fascia: comprende gli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un reddito pari a quello previsto nella prima fascia, maggiorato fino al cento per cento. I servizi sono fruiti al prezzo di costo effettivo dagli utenti che risultano al di fuori della terza fascia di reddito.