Art. 34.
                 Partecipazione al costo dei servizi
 
   Gli  studenti  partecipano al costo dei servizi in proporzione del
reddito. A tal fine il  consiglio  di  amministrazione  determina  la
tariffazione dei servizi in correlazione con le seguenti tre fasce di
reddito:
    prima  fascia:  comprende  gli  studenti  appartenenti  a  nuclei
familiari aventi un reddito massimo  pari  a  quello  necessario  per
l'accesso al concorso per l'assegno di studio;
    seconda  fascia:  comprende  gli  studenti  appartenenti a nuclei
familiari aventi un  reddito  pari  a  quello  previsto  nella  prima
fascia, maggiorato fino al 50 per cento;
    terza  fascia:  comprende  gli  studenti  appartenenti  a  nuclei
familiari aventi un  reddito  pari  a  quello  previsto  nella  prima
fascia, maggiorato fino al cento per cento.
   I  servizi  sono  fruiti al prezzo di costo effettivo dagli utenti
che risultano al di fuori della terza fascia di reddito.