Art. 37. Servizi abitativi Gli enti realizzano e gestiscono per gli studenti residenze e collegi universitari. Nel caso in cui tali strutture siano insufficienti rispetto alla domanda di utenza, gli enti hanno facolta' di stipulare convenzioni per l'uso di edifici in proprieta' di altri soggetti - pubblici e privati - purche' siano garantite agli studenti le medesime condizioni di accesso e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta. Presso i centri residenziali di cui al primo comma sono organizzati spazi per servizi collettivi interni, quali biblioteche, sale di svago, sale per riunioni. Il consiglio di amministrazione dell'ente puo' autorizzare l'utenza esterna di tali strutture. Mediante accordi e convenzioni il consiglio di amministrazione dell'ente puo' altresi' consentire ad enti locali, associazioni culturali, enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attivita' culturali e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna.