Art. 37.
                          Servizi abitativi
 
   Gli  enti  realizzano  e  gestiscono  per gli studenti residenze e
collegi  universitari.  Nel  caso  in  cui   tali   strutture   siano
insufficienti  rispetto  alla  domanda  di  utenza,  gli  enti  hanno
facolta' di stipulare convenzioni per l'uso di edifici in  proprieta'
di altri soggetti - pubblici e privati - purche' siano garantite agli
studenti le medesime condizioni di accesso e  di  godimento  previste
per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.
   Presso   i   centri  residenziali  di  cui  al  primo  comma  sono
organizzati spazi per servizi collettivi interni, quali  biblioteche,
sale  di  svago,  sale  per riunioni. Il consiglio di amministrazione
dell'ente puo' autorizzare l'utenza esterna di tali strutture.
   Mediante  accordi  e  convenzioni  il consiglio di amministrazione
dell'ente puo'  altresi'  consentire  ad  enti  locali,  associazioni
culturali,  enti  pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative
per attivita' culturali  e  di  turismo  scolastico  compatibili  con
l'utenza interna.