Art. 38. Norme per l'ammissione a servizi abitativi Alle strutture abitative si accede mediante un pubblico concorso, bandito annualmente dagli enti. Al concorso possono partecipare gli studenti in possesso dei requisiti di continuita' scolastica previsti dall'art. 22 della presente legge ai fini dell'erogazione dell'assegno di studio. L'ammissione al concorso e' subordinata alla presentazione delle autocertificazioni di cui al precedente art. 35. Nella formulazione della graduatoria e' data priorita' agli studenti in possesso dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'assegno di studio. Per i restanti alloggi si procede sulla base delle condizioni di reddito e di merito ai sensi degli artt. 19 e 23 della presente legge.