Art. 38.
              Norme per l'ammissione a servizi abitativi
 
   Alle  strutture abitative si accede mediante un pubblico concorso,
bandito annualmente dagli enti.
   Al  concorso  possono  partecipare  gli  studenti  in possesso dei
requisiti di  continuita'  scolastica  previsti  dall'art.  22  della
presente legge ai fini dell'erogazione dell'assegno di studio.
   L'ammissione  al  concorso e' subordinata alla presentazione delle
autocertificazioni di cui al precedente art. 35.
   Nella  formulazione  della  graduatoria  e'  data  priorita'  agli
studenti  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per   l'erogazione
dell'assegno  di studio. Per i restanti alloggi si procede sulla base
delle condizioni di reddito e di merito ai sensi degli artt. 19 e  23
della presente legge.