Art. 39. Servizi mense Il servizio di mensa e' gestito direttamente dagli E.R.S.U. La gestione mediante appalto e' ammessa solo in caso d'impossibilita' della gestione diretta per carenza di personale o di strutture, purche' siano assicurate le medesime forme di controllo previste dall'articolo seguente. Sono legittimati a fruire del servizio secondo le modalita' di cui agli articoli 19 e 34 della presente legge gli studenti iscritti a non oltre il secondo anno fuori corso. Gli iscritti agli anni successivi possono fruirne al costo reale. Sono legittimati altresi' a fruire del servizio al suo costo reale gli studenti iscritti alle scuole medie superiori dei comuni sede di Ateneo, purche' cio' non pregiudichi la funzionalita' del servizio ne' comporti oneri aggiuntivi per l'ente, ed a condizione che lo stesso ente provveda direttamente alla gestione. L'utenza del personale universitario docente e non docente, nonche' quella dei partecipanti ai dottorati di ricerca sono regolate da apposite convenzioni stipulate tra le universita' e gli E.R.S.U., nel rispetto del principio dell'erogazione a costo reale.