Art. 39.
                            Servizi mense
 
   Il  servizio  di  mensa  e' gestito direttamente dagli E.R.S.U. La
gestione mediante appalto e' ammessa solo  in  caso  d'impossibilita'
della  gestione  diretta  per  carenza  di  personale o di strutture,
purche' siano assicurate le  medesime  forme  di  controllo  previste
dall'articolo seguente.
   Sono legittimati a fruire del servizio secondo le modalita' di cui
agli articoli 19 e 34 della presente legge gli  studenti  iscritti  a
non  oltre  il  secondo  anno  fuori  corso.  Gli  iscritti agli anni
successivi possono fruirne al costo reale.
   Sono legittimati altresi' a fruire del servizio al suo costo reale
gli studenti iscritti alle scuole medie superiori dei comuni sede  di
Ateneo,  purche'  cio'  non pregiudichi la funzionalita' del servizio
ne' comporti oneri aggiuntivi per l'ente,  ed  a  condizione  che  lo
stesso ente provveda direttamente alla gestione.
   L'utenza  del  personale  universitario  docente  e  non  docente,
nonche' quella dei partecipanti ai dottorati di ricerca sono regolate
da  apposite convenzioni stipulate tra le universita' e gli E.R.S.U.,
nel rispetto del principio dell'erogazione a costo reale.