Art. 4. D e s t i n a t a r i Delle prestazioni e dei servizi di cui al precedente art. 3 possono fruire gli studenti iscritti a corsi di laurea e di diploma, scuole e corsi di perfezionamento tenuti presso le universita' e gli istituti superiori di cui agli articoli 1, 20 e 198 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che operano nel territorio della Regione anche mediante sezioni distaccate. Di tali prestazioni e servizi possono fruire altresi' gli studenti iscritti alle facolta' di cui all'art. 10, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, operanti in Sardegna, all'atto della definizione delle procedure ivi previste. Nell'attuazione degli interventi e' garantita la parita' di trattamento, indipendentemente dalla Regione di provenienza dei destinatari. Gli studenti di nazionalita' straniera, gli apolidi e coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualita' di rifugiato politico sono legittimati a fruire degli interventi di cui alla presente legge secondo i principi della vigente legislazione nazionale.