Art. 4.
                        D e s t i n a t a r i
 
   Delle  prestazioni  e  dei  servizi  di  cui  al precedente art. 3
possono fruire gli studenti iscritti a corsi di laurea e di  diploma,
scuole  e corsi di perfezionamento tenuti presso le universita' e gli
istituti superiori di cui agli articoli 1, 20 e 198 del regio decreto
31  agosto  1933,  n.  1592, che operano nel territorio della Regione
anche mediante sezioni distaccate.
   Di tali prestazioni e servizi possono fruire altresi' gli studenti
iscritti alle facolta' di cui all'art. 10, n. 2, della legge 25 marzo
1985,  n. 121, operanti in Sardegna, all'atto della definizione delle
procedure ivi previste.
   Nell'attuazione  degli  interventi  e'  garantita  la  parita'  di
trattamento,  indipendentemente  dalla  Regione  di  provenienza  dei
destinatari.
   Gli  studenti  di  nazionalita' straniera, gli apolidi e coloro ai
quali sia stata riconosciuta la qualita' di rifugiato  politico  sono
legittimati  a  fruire  degli  interventi  di cui alla presente legge
secondo i principi della vigente legislazione nazionale.