Art. 41.
                      Facilitazioni di trasporto
 
   Gli   enti   stipulano   con  le  aziende  di  trasporto  apposite
convenzioni per l'applicazione di tariffe agevolate  a  favore  degli
studenti universitari, nonche' per la fruizione gratuita del servizio
da parte dei soggetti appartenenti alle categorie di cui  all'art.  2
della legge 30 marzo 1971, n. 118.