Art. 41. Facilitazioni di trasporto Gli enti stipulano con le aziende di trasporto apposite convenzioni per l'applicazione di tariffe agevolate a favore degli studenti universitari, nonche' per la fruizione gratuita del servizio da parte dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118.