Art. 44. Servizi per attivita' culturali ricreative e turistiche L'ente promuove e favorisce: a) l'organizzazione di dibattiti, conferenze, seminari e spettacoli; b) la creazione di posti di ritrovo per studenti, dotati di strumenti ricreativi e d'informazione; c) gli scambi culturali, i viaggi ed i soggiorni in Italia ed all'estero con finalita' di studio. I servizi di cui al comma precedente sono organizzati in collaborazione con l'Universita' e gli enti locali.