Art. 44.
       Servizi per attivita' culturali ricreative e turistiche
 
   L'ente promuove e favorisce:
     a)   l'organizzazione   di  dibattiti,  conferenze,  seminari  e
spettacoli;
     b)  la  creazione  di  posti  di ritrovo per studenti, dotati di
strumenti ricreativi e d'informazione;
     c)  gli  scambi  culturali, i viaggi ed i soggiorni in Italia ed
all'estero con finalita' di studio.
   I   servizi  di  cui  al  comma  precedente  sono  organizzati  in
collaborazione con l'Universita' e gli enti locali.