Art. 47. Norma transitoria Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono essere perfezionati i procedimenti per l'elezione dei membri dei consigli di amministrazione degli enti e per la loro costituzione, di cui al precedente art. 8. Nei tre mesi successivi i consigli di amministrazione degli enti adottano gli statuti e li trasmettono al consiglio regionale ai sensi dell'art. 6. Fino a quando non sono perfezionati i procedimenti previsti dal presente articolo, le opere universitarie continuano ad esercitare le funzioni a mezzo dei propri organi. Ad integrazione dello stanziamento di L. 4.000.000.000, disposto con l'art. 58 - quarto comma - della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria), e' autorizzata, nello stesso anno 1987, la concessione di un ulteriore finanziamento di L. 8.330.000.000 (cap. 11078/01) a favore delle Opere universitarie di Cagliari e di Sassari per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma e per gli adempimenti di cui al successivo art. 49, quinto comma. In attesa della definizione dei procedimenti di cui all'art. 10, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, gli E.R.S.U. sono autorizzati a stipulare convenzioni con le facolta' di cui al medesimo articolo, finalizzate a consentire agli studenti ad esse iscritti il godimento dei servizi previsti dalla presente legge.