Art. 47.
                          Norma transitoria
 
   Entro  tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono
essere perfezionati i procedimenti  per  l'elezione  dei  membri  dei
consigli di amministrazione degli enti e per la loro costituzione, di
cui al precedente art. 8.
   Nei  tre  mesi successivi i consigli di amministrazione degli enti
adottano gli statuti e li trasmettono al consiglio regionale ai sensi
dell'art. 6.
   Fino  a  quando  non sono perfezionati i procedimenti previsti dal
presente articolo, le opere universitarie continuano ad esercitare le
funzioni a mezzo dei propri organi.
   Ad  integrazione  dello stanziamento di L. 4.000.000.000, disposto
con l'art. 58 - quarto comma -  della  legge  regionale  24  febbraio
1987,  n.  6  (legge  finanziaria), e' autorizzata, nello stesso anno
1987,  la  concessione  di   un   ulteriore   finanziamento   di   L.
8.330.000.000  (cap.  11078/01) a favore delle Opere universitarie di
Cagliari e di Sassari  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al
precedente  comma e per gli adempimenti di cui al successivo art. 49,
quinto comma.
   In  attesa  della definizione dei procedimenti di cui all'art. 10,
n.  2,  della  legge  25  marzo  1985,  n.  121,  gli  E.R.S.U.  sono
autorizzati  a  stipulare  convenzioni  con  le  facolta'  di  cui al
medesimo articolo, finalizzate a consentire  agli  studenti  ad  esse
iscritti il godimento dei servizi previsti dalla presente legge.