Art. 48.
               Trasferimento delle funzioni e dei beni
 
   Le  funzioni  gia'  spettanti  ai  sensi  dell'art.  189 del regio
decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  alle  Opere  universitarie  delle
universita'  e  degli  istituti di istruzione superiore statali e non
statali sono esercitate dalla Regione ai sensi della presente  legge.
   Gli   enti   istituiti  con  la  presente  legge  succedono  nella
proprieta' dei beni  mobili  ed  immobili  e  nella  titolarita'  dei
rapporti attivi e passivi delle Opere universitarie.