Art. 48. Trasferimento delle funzioni e dei beni Le funzioni gia' spettanti ai sensi dell'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, alle Opere universitarie delle universita' e degli istituti di istruzione superiore statali e non statali sono esercitate dalla Regione ai sensi della presente legge. Gli enti istituiti con la presente legge succedono nella proprieta' dei beni mobili ed immobili e nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi delle Opere universitarie.