Art. 49.
                    Stato giuridico del personale
 
   Gli  E.R.S.U.  succedono  alle opere universitarie nei rapporti di
impiego concernenti il personale da queste dipendente.
   Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli
E.R.S.U. sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei  dipendenti
dell'amministrazione regionale.
   Il  rapporto  di  impiego e' disciplinato dalla legge regionale 17
agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.
   Ai   fini   previsti   dai   precedenti   commi,   gli  organi  di
amministrazione degli E.R.S.U. deliberano il regolamento organico del
personale  previsto  dall'art.  9  entro  sessanta  giorni  dal  loro
insediamento,  previo  confronto  con  le  organizzazioni   sindacali
maggiormente   rappresentative   nell'area  regionale,  adeguando  il
regolamento stesso alle norme delle  predette  leggi  regionali,  ivi
comprese   quelle   relative   all'inquadramento  nel  nuovo  assetto
professionale stabilito dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n.  6.
I  regolamenti  organici  adottati  ai  sensi del presente comma sono
approvati contestualmente dalla giunta regionale.
   Gli  organi di amministrazione delle soppresse opere universitarie
provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge e durante il regime transitorio di cui al terzo comma
dell'art. 47, ad adeguare i preesistenti  regolamenti  organici  alle
norme  di  stato  giuridico  e di trattamento economico del personale
dipendente dell'amministrazione regionale, come previste dalla  legge
regionale  17  agosto  1978,  n.  51,  e  successive modificazioni ed
integrazioni, con effetto della data di trasferimento  del  personale
delle  opere  universitarie  alla  Regione  in  forza del decreto del
Ministero della pubblica istruzione del 22 dicembre 1983 adottato  ai
sensi  dell'art.  33  del  decreto del Presidente della Repubblica 19
giugno 1979, n. 348.