Art. 49. Stato giuridico del personale Gli E.R.S.U. succedono alle opere universitarie nei rapporti di impiego concernenti il personale da queste dipendente. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli E.R.S.U. sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti dell'amministrazione regionale. Il rapporto di impiego e' disciplinato dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini previsti dai precedenti commi, gli organi di amministrazione degli E.R.S.U. deliberano il regolamento organico del personale previsto dall'art. 9 entro sessanta giorni dal loro insediamento, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'area regionale, adeguando il regolamento stesso alle norme delle predette leggi regionali, ivi comprese quelle relative all'inquadramento nel nuovo assetto professionale stabilito dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6. I regolamenti organici adottati ai sensi del presente comma sono approvati contestualmente dalla giunta regionale. Gli organi di amministrazione delle soppresse opere universitarie provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e durante il regime transitorio di cui al terzo comma dell'art. 47, ad adeguare i preesistenti regolamenti organici alle norme di stato giuridico e di trattamento economico del personale dipendente dell'amministrazione regionale, come previste dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, con effetto della data di trasferimento del personale delle opere universitarie alla Regione in forza del decreto del Ministero della pubblica istruzione del 22 dicembre 1983 adottato ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.