Art. 5.
                           Enti di gestione
 
   Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 della presente
legge  sono  istituiti  nei  comuni  sede  di  Ateneo  appositi  enti
denominati  enti  regionali  per il diritto allo studio universitario
(E.R.S.U.), aventi personalita' giuridica di diritto pubblico.
   Gli  enti  -  dotati  di  autonomia amministrativa, contabile e di
gestione  -  realizzano,  in  armonia   con   gli   indirizzi   della
programmazione  regionale  ed  in collaborazione con le universita' e
gli istituti superiori, gli interventi di cui al precedente art. 3.
   Le  modalita'  di funzionamento degli enti sono disciplinate dalla
presente legge, dallo statuto e dal regolamento interno.
   Gli  enti si articolano in uffici - anche decentrati - strutturati
per raggruppamenti di attivita' affini.