Art. 5. Enti di gestione Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 della presente legge sono istituiti nei comuni sede di Ateneo appositi enti denominati enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), aventi personalita' giuridica di diritto pubblico. Gli enti - dotati di autonomia amministrativa, contabile e di gestione - realizzano, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale ed in collaborazione con le universita' e gli istituti superiori, gli interventi di cui al precedente art. 3. Le modalita' di funzionamento degli enti sono disciplinate dalla presente legge, dallo statuto e dal regolamento interno. Gli enti si articolano in uffici - anche decentrati - strutturati per raggruppamenti di attivita' affini.