Art. 50. Tasse e contributi I proventi di natura tributaria a favore della Regione, previsti da disposizioni di legge e costituiti dalle tasse di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono versati dalle universita' e dagli istituti superiori direttamente al tesoriere dell'ente. Le tasse di cui all'art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono versate direttamente da parte dei singoli contribuenti al tesoriere dell'ente.