Art. 50.
                          Tasse e contributi
 
   I  proventi  di natura tributaria a favore della Regione, previsti
da disposizioni di  legge  e  costituiti  dalle  tasse  di  cui  agli
articoli  2  e  4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono versati
dalle  universita'  e  dagli  istituti  superiori   direttamente   al
tesoriere dell'ente.
   Le  tasse  di cui all'art. 190 del testo unico approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono versate direttamente  da  parte
dei singoli contribuenti al tesoriere dell'ente.