Art. 51.
                          Norma finanziaria
 
   Le  spese  derivanti  dall'applicazione  della presente legge sono
quantificate in L. 19.130.000.000 nell'anno finanziario 1987 ed in L.
13.800.000.000 nell'anno finanziario 1988 ed in quelli successivi.
   Nel  bilancio  della  Regione  per  l'anno  finanziario  1987 sono
apportate le seguenti variazioni:
  (Omissis).
   Nell'anno   finanziario  1987  si  fa  fronte  alla  spesa  di  L.
19.130.000.000, quanto a L. 10.200.000.000, con gli stanziamenti gia'
previsti  nei capitoli 11078 e 11078/01 del bilancio regionale per lo
stesso anno, quanto a L. 5.230.000.000,  con  le  previste  riduzioni
delle competenze dei capitoli 02095 e 03016, e quanto alla differenza
di L. 3.700.000.000, col prelevamento, ai sensi  dell'art.  30  della
legge  regionale  5  maggio  1983,  n.  11,  dal  fondo  speciale per
fronteggiare  spese  correnti  dipendenti   da   nuove   disposizioni
legislative  di  cui  al  cap.  03016  del bilancio della Regione per
l'anno  finanziario  1986,  mediante  pari  riduzione  della  riserva
prevista alla voce 1 della tabella A allegata alla legge regionale 28
maggio 1985, n. 12 (legge finanziaria).
   A partire dall'anno finanziario 1988 si fa fronte alla spesa di L.
13.800.000.000, con l'utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato
alla  Regione  per  l'attuazione  dell'assistenza scolastica a favore
degli studenti universitari e con  parte  delle  risorse  proprie  di
carattere  permanente,  destinate  nel  1987  all'applicazione  della
presente legge.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, addi' 14 settembre 1987
 
                                MELIS