Art. 51. Norma finanziaria Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in L. 19.130.000.000 nell'anno finanziario 1987 ed in L. 13.800.000.000 nell'anno finanziario 1988 ed in quelli successivi. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni: (Omissis). Nell'anno finanziario 1987 si fa fronte alla spesa di L. 19.130.000.000, quanto a L. 10.200.000.000, con gli stanziamenti gia' previsti nei capitoli 11078 e 11078/01 del bilancio regionale per lo stesso anno, quanto a L. 5.230.000.000, con le previste riduzioni delle competenze dei capitoli 02095 e 03016, e quanto alla differenza di L. 3.700.000.000, col prelevamento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, dal fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al cap. 03016 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986, mediante pari riduzione della riserva prevista alla voce 1 della tabella A allegata alla legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 (legge finanziaria). A partire dall'anno finanziario 1988 si fa fronte alla spesa di L. 13.800.000.000, con l'utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato alla Regione per l'attuazione dell'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e con parte delle risorse proprie di carattere permanente, destinate nel 1987 all'applicazione della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, addi' 14 settembre 1987 MELIS