Art. 6.
                          Statuti degli enti
 
   Gli  statuti  - predisposti dal consiglio di amministrazione degli
enti a maggioranza assoluta  dei  componenti  -  sono  approvati  con
deliberazione del Consiglio regionale.
   Gli statuti stabiliscono:
    1)  le  modalita'  di  elezione  dei  componenti  il consiglio di
amministrazione, nonche' i casi di revoca, decadenza  e  sostituzione
dei medesimi;
    2)  le  modalita'  di  convocazione,  di  adunanza e di votazione
relative all'attivita' del consiglio di amministrazione;
    3) quanto altro previsto dalla presente legge.