Art. 6. Statuti degli enti Gli statuti - predisposti dal consiglio di amministrazione degli enti a maggioranza assoluta dei componenti - sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale. Gli statuti stabiliscono: 1) le modalita' di elezione dei componenti il consiglio di amministrazione, nonche' i casi di revoca, decadenza e sostituzione dei medesimi; 2) le modalita' di convocazione, di adunanza e di votazione relative all'attivita' del consiglio di amministrazione; 3) quanto altro previsto dalla presente legge.