Art. 9. Funzioni del consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione dell'ente ha le seguenti funzioni: predispone lo statuto e le sue modifiche; nomina il direttore; propone la pianta organica alla giunta regionale, che l'approva, sentita la competente commissione consiliare; delibera i regolamenti relativi al funzionamento degli organi interni, agli affari inerenti il personale ed alla gestione dei servizi; approva il bilancio di previsione; approva i conti consuntivo e patrimoniale entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario; delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni; delibera sull'acquisto di beni immobili, sull'accettazione di donazioni, eredita' e legati, e sulle relative autorizzazioni; delibera su ogni altro provvedimento di competenza dell'ente per il quale non sia espressamente prevista la competenza degli altri organi.