Art. 9.
              Funzioni del consiglio di amministrazione
 
   Il consiglio di amministrazione dell'ente ha le seguenti funzioni:
    predispone lo statuto e le sue modifiche;
    nomina il direttore;
    propone  la pianta organica alla giunta regionale, che l'approva,
sentita la competente commissione consiliare;
    delibera  i  regolamenti  relativi  al funzionamento degli organi
interni, agli affari inerenti  il  personale  ed  alla  gestione  dei
servizi;
    approva il bilancio di previsione;
    approva  i  conti  consuntivo e patrimoniale entro tre mesi dalla
chiusura di ciascun esercizio finanziario;
    delibera   in  materia  di  liti  attive  e  passive,  rinunce  e
transazioni;
    delibera  sull'acquisto  di  beni  immobili, sull'accettazione di
donazioni, eredita' e legati, e sulle relative autorizzazioni;
    delibera  su ogni altro provvedimento di competenza dell'ente per
il quale non sia espressamente prevista  la  competenza  degli  altri
organi.