Art. 3.
 
   Per  l'attuazione  della presente legge, nello stato di previsione
della  spesa  dell'assessorato   alla   pubblica   istruzione,   beni
culturali,  informazione,  spettacolo  e  sport  del  bilancio  della
Regione per  l'anno  1987  e'  istituito  il  cap.  11084-02  con  lo
stanziamento di L. 250.000.000 e con la seguente denominazione:
    "Contributo   annuo   alle   facolta'   di  giurisprudenza  delle
universita' di Cagliari e di Sassari per l'integrazione dei programmi
di insegnamento ed il potenziamento della ricerca riguardanti materie
giuridiche d'interesse regionale".
   A favore del suddetto capitolo e' stornata la corrispondente somma
di L. 250.000.000 dal cap. 03016  dello  stato  di  previsione  della
spesa  dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del
territorio, del bilancio della Regione  per  l'anno  1987  ed  e'  in
corrispondenza  ridotta di pari importo la riserva prevista dal punto
1 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1987.
   Le  spese per l'attuazione della presente legge faranno carico per
l'anno 1987 al  cap.  11084-02  ed  ai  corrispondenti  capitoli  dei
bilanci della Regione per gli anni successivi.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, addi' 14 settembre 1987
 
                                MELIS