Art. 3. Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'assessorato alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno 1987 e' istituito il cap. 11084-02 con lo stanziamento di L. 250.000.000 e con la seguente denominazione: "Contributo annuo alle facolta' di giurisprudenza delle universita' di Cagliari e di Sassari per l'integrazione dei programmi di insegnamento ed il potenziamento della ricerca riguardanti materie giuridiche d'interesse regionale". A favore del suddetto capitolo e' stornata la corrispondente somma di L. 250.000.000 dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, del bilancio della Regione per l'anno 1987 ed e' in corrispondenza ridotta di pari importo la riserva prevista dal punto 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1987. Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico per l'anno 1987 al cap. 11084-02 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, addi' 14 settembre 1987 MELIS