Art. 10.
 
                      Rilascio della concessione
   1.  La  concessione  e'  rilasciata  dalla giunta regionale previo
accertamento che il richiedente abbia la idoneita'  tecnico-economica
in  relazione al programma dei lavori e al loro prevedibile sviluppo.
   2.  La concessione e' rilasciata per una durata proporzionale agli
investimenti programmati tenuto  conto  dell'ammortamento  nel  tempo
degli  investimenti  stessi  e  della  portata  della sorgente ed e',
comuque, compresa fra i quindici ed i trenta anni.
   3.  Il  comune o i cumuni interessati per territorio sono tenuti a
fornire alla giunta regionale, entro sessanta giorni dalla richiesta,
il  proprio  parere  sulla  domanda  di  concessione  e sul programma
generale dei lavori.
   4. Trascorso inutilmente tale periodo il parere s'intende espresso
favorevolmente.
   5. Il provvedimento di concessione contiene:
     a)  le generalita' o la ragione sociale del richiedente e il suo
domicilio che dovra' essere eletto in un comune delle regione;
     b) la durata della concessione;
     c) la natura e l'esensione della concessione;
     d)  l'eventuale  indicazione  dell'area  costituente  la zona di
protezione igienico-sanitaria con relativi vincoli;
     e) l'approvazione del programma di cui alla lett. a) del secondo
comma dell'art. 8;
     f)   l'ammontare   del   canone  annuo  di  cui  all'art.  41  e
dell'eventuale canone d'uso di cui all'art. 25;
     g) l'eventuale ammontare del corrispettivo dovuto al ricercatore
ai sensi dell'art. 12;
     h)   l'eventuale   indicazione   circa   la   disciplina   degli
emungimenti;
     i)   l'indicazione  circa  l'installazione,  possibilmente  alla
sorgente  e  in  luoghi  accessibili,  di  misuratori  automatici  di
portata,  di  temperatura  e  di conducibilita' elettrica, nonche' di
pluviografi e termografi in una posizione idonea della concessione;
     l)  tutti  gli  altri  obblighi e condizioni ai quali si intende
subordinare la concessione.
   6.  Al  provvedimento  sono  uniti la planimetria ed il verbale di
delimitazione della concessione, che ne fanno parte integrante.
   7.  L'esercizio della concessione e' in ogni caso subordinato alla
notifica del relativo provvedimento che  deve  avvenire  entro  dieci
giorni    dal   ricevimento   del   provvedimento   ministeriale   di
riconoscimento di cui al precedente art. 9.
   8. Qualora la concessione sia accordata ad una societa', questa ha
l'obbligo di comunicare alla giunta regionale le modificazioni  dello
statuto  e  delle  cariche  sociali  entro  trenta  giorni dalla loro
approvazione.