Art. 10. Rilascio della concessione 1. La concessione e' rilasciata dalla giunta regionale previo accertamento che il richiedente abbia la idoneita' tecnico-economica in relazione al programma dei lavori e al loro prevedibile sviluppo. 2. La concessione e' rilasciata per una durata proporzionale agli investimenti programmati tenuto conto dell'ammortamento nel tempo degli investimenti stessi e della portata della sorgente ed e', comuque, compresa fra i quindici ed i trenta anni. 3. Il comune o i cumuni interessati per territorio sono tenuti a fornire alla giunta regionale, entro sessanta giorni dalla richiesta, il proprio parere sulla domanda di concessione e sul programma generale dei lavori. 4. Trascorso inutilmente tale periodo il parere s'intende espresso favorevolmente. 5. Il provvedimento di concessione contiene: a) le generalita' o la ragione sociale del richiedente e il suo domicilio che dovra' essere eletto in un comune delle regione; b) la durata della concessione; c) la natura e l'esensione della concessione; d) l'eventuale indicazione dell'area costituente la zona di protezione igienico-sanitaria con relativi vincoli; e) l'approvazione del programma di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 8; f) l'ammontare del canone annuo di cui all'art. 41 e dell'eventuale canone d'uso di cui all'art. 25; g) l'eventuale ammontare del corrispettivo dovuto al ricercatore ai sensi dell'art. 12; h) l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti; i) l'indicazione circa l'installazione, possibilmente alla sorgente e in luoghi accessibili, di misuratori automatici di portata, di temperatura e di conducibilita' elettrica, nonche' di pluviografi e termografi in una posizione idonea della concessione; l) tutti gli altri obblighi e condizioni ai quali si intende subordinare la concessione. 6. Al provvedimento sono uniti la planimetria ed il verbale di delimitazione della concessione, che ne fanno parte integrante. 7. L'esercizio della concessione e' in ogni caso subordinato alla notifica del relativo provvedimento che deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui al precedente art. 9. 8. Qualora la concessione sia accordata ad una societa', questa ha l'obbligo di comunicare alla giunta regionale le modificazioni dello statuto e delle cariche sociali entro trenta giorni dalla loro approvazione.