Art. 11.
 
                         Deposito cauzionale
   1. Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di
concessione, il titolare e' tenuto a depositare alla giunta regionale
una  cauzione  mediante  fidejussione bancaria o polizza fidejussoria
assicurativa d'importo pari al 5 per cento della spesa  indicata  nel
programma  generale dei lavori di cui alla lett. a) del secondo comma
dell'art. 8 e comunque non superiore a L. 100.000.000.
   2.  La  cauzione  e'  vincolata  per  la  durata occorrente per la
realizzazione del suddetto programma.
   3.   Lo   svincolo   della   cauzione   e'   concesso,  a  domanda
dell'interessato, con deliberazione della  giunta  regionale,  previo
accertamento dell'attuazione del programma stesso.
   4.  In  caso  di mancata realizzazione del suddetto programma o in
caso di decadenza dalla  concessione,  la  giunta  regionale  destina
l'importo   della   cauzione  per  interventi  diretti  alla  tutela,
manutenzione e studi delle sorgenti.