Art. 11. Deposito cauzionale 1. Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il titolare e' tenuto a depositare alla giunta regionale una cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa d'importo pari al 5 per cento della spesa indicata nel programma generale dei lavori di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 8 e comunque non superiore a L. 100.000.000. 2. La cauzione e' vincolata per la durata occorrente per la realizzazione del suddetto programma. 3. Lo svincolo della cauzione e' concesso, a domanda dell'interessato, con deliberazione della giunta regionale, previo accertamento dell'attuazione del programma stesso. 4. In caso di mancata realizzazione del suddetto programma o in caso di decadenza dalla concessione, la giunta regionale destina l'importo della cauzione per interventi diretti alla tutela, manutenzione e studi delle sorgenti.