Art. 14. Esercizio della concessione 1. La coltivazione e l'utilizzazione della risorsa devono essere esercitate direttamente e costantemente dal concessionario. 2. La giunta regionale, qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, puo' consentire la sospensione dei lavori programmati o la graduale esecuzione di essi. 3. La sospensione dell'attivita' nel periodo di chiusura stagionale delle terme e di quella che la giunta regionale riconosca dovuta a cause di forza maggiore, non costituisce motivo di decadenza dalla concessione. 4. Il concessionario e' tenuto alla regolare manutenzione degli impianti e delle opere durante la sospensione dell'attivita'.