Art. 14.
 
                     Esercizio della concessione
   1.  La  coltivazione e l'utilizzazione della risorsa devono essere
esercitate direttamente e costantemente dal concessionario.
   2.  La  giunta  regionale, qualora ricorrano eccezionali e fondati
motivi, puo' consentire la sospensione dei lavori  programmati  o  la
graduale esecuzione di essi.
   3.   La   sospensione   dell'attivita'  nel  periodo  di  chiusura
stagionale delle terme e di quella che la giunta regionale  riconosca
dovuta a cause di forza maggiore, non costituisce motivo di decadenza
dalla concessione.
   4.  Il  concessionario  e' tenuto alla regolare manutenzione degli
impianti e delle opere durante la sospensione dell'attivita'.