Art. 16. Ipoteche 1. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili. 2. L'iscrizione di ipoteche e' subordinata alla preventiva autorizzazione della giunta regionale. 3. L'espropriazione del diritto del concessionario puo' essere promossa soltanto dai creditori ipotecari. 4. Il precetto deve essere notificato anche alla giunta regionale. 5. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori, spetta al concessionario. 6. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, purche' a giudizio della giunta regionale sia in possesso dell'idoneita' prevista dal primo comma dell'art. 10.