Art. 16.
 
                               Ipoteche
   1.  Il  bene  oggetto  della  concessione e le sue pertinenze sono
soggetti alla disciplina degli immobili.
   2.   L'iscrizione  di  ipoteche  e'  subordinata  alla  preventiva
autorizzazione della giunta regionale.
   3.  L'espropriazione  del  diritto  del concessionario puo' essere
promossa soltanto dai creditori ipotecari.
   4. Il precetto deve essere notificato anche alla giunta regionale.
   5.  Il  prezzo  di  aggiudicazione  che  sopravanza, soddisfatti i
creditori, spetta al concessionario.
   6.  L'aggiudicatario  subentra  in  tutti  i  diritti  e  obblighi
stabiliti a  favore  e  a  carico  del  concessionario  nell'atto  di
concessione  e  nella presente legge, purche' a giudizio della giunta
regionale sia in possesso dell'idoneita'  prevista  dal  primo  comma
dell'art. 10.